(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Abruzzo n. 56 del 31 ottobre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Obiettivi e finalita' 
 
    1. La presente legge, in attuazione del comma 9, dell'art. 5, del
decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70  (Semestre  europeo  -  Prime
disposizioni urgenti per l'economia) convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, detta norme  per  incentivare  la
razionalizzazione del patrimonio edilizio  esistente,  la  promozione
della riqualificazione  delle  aree  degradate,  la  riqualificazione
degli edifici a destinazione non residenziale dismessi o  in  via  di
dismissione  o  da  rilocalizzare  e  lo  sviluppo  della  efficienza
energetica e delle fonti rinnovabili. 
    2. Con deliberazione di Consiglio comunale, da adottarsi entro il
termine perentorio di 60 giorni dalla  data  di  pubblicazione  della
presente legge, i Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di
cui alla presente legge o di escluderne l'applicabilita'  sulla  base
di  specifiche  valutazioni  o  ragioni  di  carattere   urbanistico,
edilizio,  paesaggistico,  ambientale,   nonche'   stabilire   limiti
differenziali  alle  possibilita'  di  ampliamento   previste   dalla
presente legge,  in  relazione  alle  caratteristiche  proprie  delle
singole zone e al loro diverso grado di saturazione edilizia e  della
previsione negli strumenti urbanistici dei piani attuativi.