(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 56 del 31 ottobre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Obiettivi e finalita' 1. La presente legge, in attuazione del comma 9, dell'art. 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, detta norme per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la promozione della riqualificazione delle aree degradate, la riqualificazione degli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione o da rilocalizzare e lo sviluppo della efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. 2. Con deliberazione di Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla presente legge o di escluderne l'applicabilita' sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, nonche' stabilire limiti differenziali alle possibilita' di ampliamento previste dalla presente legge, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e al loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici dei piani attuativi.